Statuto
Ordine degli Avvocati di Agrigento
Statuto della
Scuola Forense Agrigentina
Art. 1
E’ istituita una scuola di alta formazione e specializzazione forense ai sensi dell'art. 29 comma 1 lettera c) della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 denominata Scuola Forense Agrigentina (di seguito: la Scuola). La Scuola ha sede presso questo Ordine ed è finanziata con somme a carico del bilancio dell'Ordine medesimo. L'Ordine, sentito il Consiglio Direttivo, può istituire sedi secondarie e decentrate.
Art. 2
La Scuola organizza tutte le attività finalizzate alla formazione, anche specialistica, e all'aggiornamento professionale degli avvocati, dei praticanti avvocati e delle professioni ausiliarie.
È compito della Scuola organizzare e gestire:
a) i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della L.P.F.
b) la formazione continua degli avvocati di cui all'art. 11 della L.P.F.
c) i percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista di cui all'art. 9 comma 3 della L.P.F.
d) la promozione e la diffusione della cultura giuridica per mezzo di seminari, conferenze, simposi, convegni scientifici rivolti a studiosi di materie giuridiche e affini italiani e stranieri;
e) corsi intensivi, scuole estive, master aventi ad oggetto temi coerenti con gli scopi della Scuola;
f) la pubblicazione di atti, volumi e riviste scientifiche e giurisprudenziali;
g) bandi per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi e delle attività da essa organizzati;
h) rapporti di collaborazione con le altre Scuole Forensi, le associazioni forensi e le Università.
La Scuola si avvale anche di modalità di insegnamento a distanza e degli strumenti informatici e telematici, utili ad assicurare la qualità dell'offerta formativa sotto il profilo dello sviluppo dei saperi e delle abilità, al fine di rendere effettivo il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dalla legge.
Art.3
Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio Direttivo;
b) il Direttore della Scuola;
c) il Comitato Scientifico.
I componenti degli organi della Scuola sono nominati dal Consiglio dell'Ordine.
Gli incarichi di cui alle lettere “a” e “c” del comma precedente sono svolti a titolo gratuito ad eccezione dei rimborsi spese e dei compensi per specifiche attività professionali. Il Consiglio dell'Ordine stabilisce i rimborsi dovuti e l'eventuale compenso del Direttore della Scuola.
Art. 4
Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e amministrazione della Scuola.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore della Scuola e da 3 componenti nominati dal Consiglio dell'Ordine tra avvocati docenti universitari, avvocati, docenti universitari e altri esperti di comprovata competenza.
Esso dura in carica fino alla scadenza, naturale o prorogata, del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine che ne ha la rappresentanza legale.
Il Consiglio Direttivo, tenuto conto degli indirizzi e degli avvisi formulati dal Direttore e sentito eventualmente il Comitato Scientifico: a) cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica; b) nomina i docenti nei corsi e nelle altre attività formative scegliendoli tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché esperti di comprovata esperienza in materie diverse da quelle giuridiche e funzionali alla formazione professionale di cui all'art. 2 comma 1.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del suo Presidente, anche previa richiesta del Direttore.
Art. 5
Il Direttore è componente di diritto del Consiglio Direttivo e, laddove in possesso dei requisiti di cui all'art.6, del Comitato Scientifico. Il Direttore formula proposte e attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Direttore è nominato, di norma, tra iscritti all'Ordine in possesso, di regola, della qualifica di professore universitario e la carica ha la stessa durata del Consiglio Direttivo.
Art. 6
Il Comitato Scientifico è composto da 7 componenti scelti di preferenza tra avvocati docenti universitari e avvocati con comprovata esperienza nel campo della formazione e della ricerca scientifica ovvero da altri esperti in campi di interesse scientifico e didattico della Scuola di comprovata esperienza e competenza.
Nella composizione del Comitato Scientifico è assicurata la presenza di almeno un componente esperto nei seguenti gruppi di discipline: diritto civile e processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto tributario, diritto penale e processuale penale, diritto amministrativo e processuale amministrativo.
Il Comitato Scientifico, ove richiesto dal Direttore o dal Consiglio Direttivo, formula il proprio parere in ordine ai percorsi didattici e ai piani di studio e di formazione istituiti dalla Scuola, esprime il proprio avviso sul conferimento degli incarichi di docenza anche mediante la formulazione di graduatorie tra più aspiranti al conferimento di incarichi di docenza.
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore della Scuola o, nel caso in cui non trovi applicazione l'art.5 comma. 1, da un suo componente eletto nella prima seduta.
Il Comitato Scientifico si riunisce su richiesta del Direttore anche in modalità telematiche, ancorché non contestuali.
Il Comitato Scientifico dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
Art. 7
Il Consiglio dell'Ordine assicura alla Scuola le risorse economiche e finanziarie adeguate a garantirne l'effettivo funzionamento e denominato “contributo di finanziamento ordinario”; il detto “contributo di finanziamento ordinario” è erogato sulla base di un bilancio di previsione adottato entro il mese di luglio dell'anno precedente dal Consiglio Direttivo della Scuola.
La Scuola può istituire contributi di iscrizione ai corsi ed alle altre attività formative in misura non superiore all’80 per cento della dotazione finanziaria stabilita dal Consiglio dell'Ordine.
La Scuola, previa ratifica del Consiglio dell’Ordine, può istituire e conferire borse di studio a copertura totale o parziale dei costi di iscrizione a favore degli allievi meritevoli e privi di mezzi.
La Scuola promuove con soggetti pubblici e privati ogni attività necessaria a migliorare il finanziamento esterno della Scuola.
Il patrimonio della Scuola è costituito dal contributo di finanziamento ordinario, dai contributi degli iscritti ai corsi, dai proventi dell'attività svolta dalla Scuola, dai finanziamenti e dalle liberalità di soggetti pubblici e privati.
Art. 8
Lo Statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e ratificata dal Consiglio dell'Ordine.