Convenzione
TRA
L’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO, con sede legale in AGRIGENTO, Palazzo di Giustizia, Via G. Mazzini, c.f.CF80005240843, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., in persona del Presidente Avv. Vincenzo Avanzato, nato a Canicattì (AG) il 4 luglio 1964 (di seguito per brevità anche "Ordine")
E
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, C. F. 80023730825, P.I. 00605880822, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. in persona del Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari per l'anticipo di un semestre del tirocinio in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,
AISENSI
- degli artt. 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense”;
- dell’art. 5 comma 6 del Decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016. n. 70 “Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”;
-dell’art. 1 comma 2 della Convenzione Quadro stipulata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche,
Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Requisiti
Articolo 4 - Domanda di ammissione al Semestre di tirocinio anticipato
Articolo 5 - Svolgimento del Semestre di Tirocinio Anticipato
Articolo 6 - Modifiche al Progetto Formativo
Articolo 7 - Conclusione del Semestre di Tirocinio Anticipato e Relazione finale
Articolo 8 - Adempimenti successivi alla conclusione del Semestre di Tirocinio Anticipato
Articolo 9 - Ulteriori obblighi per lo Studente Tirocinante
Articolo 10 - Durata e rinnovo
Articolo 11 – Disposizioni transitorie e finali
Progetto Formativo Tipo (all.1)
Articolo 1 - Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente Convenzione si intende per:
a) "Legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina del/ordinamento della professione forense);
b) "Regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016. n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
c) “Convenzione Quadro”: la Convenzione quadro stipulata il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;
d) “Convenzione”: la presente Convenzione, inclusi gli allegati e le premesse
e) "Consiglio dell’Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento;
f) “Università”: l’Università degli Studi di Palermo;
g) “Scuola forense”: la Scuola istituita dall’Ordine degli Avvocati di Agrigento per la gestione dei Corsi di cui all’art. 43 della Legge;
h) “Scuola”: la Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali dell’Università degli Studi di Palermo.
i) “Dipartimento”: il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo;
j) "Corso di Studi": il Corso di Studi in Giurisprudenza, Classe LMG-01 dell’Università degli Studi di Palermo, ivi compresi i Corsi o Canali della medesima Classe, erogati nei Poli Decentrati (ad oggi, Trapani e Agrigento);
k) "Tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012. n. 247 (c.d. pratica forense);
l) “Semestre di Tirocinio Anticipato”: l’anticipazione di un semestre del Tirocinio, come sopra definito, ai sensi della Legge, del Regolamento e della Convenzione Quadro, come sopra definiti;
m) “Studente Tirocinante”: lo studente del Corso di Studi, ammesso al Semestre di Tirocinio Anticipato, ai sensi della presente Convenzione;
n) “CFU”: i Crediti Formativi Universitari, secondo l’Ordinamento Didattico dell’Università;
o) “Effettiva Frequenza dello Studio Professionale”: le attività svolte dallo Studente ammesso al Semestre di Tirocinio Anticipato presso il Professionista, purché coerenti con il Progetto Formativo. Tali attività potranno comprendere tanto attività da svolgere presso la sede fisica dello Studio, tanto presso altri luoghi, purché funzionalmente connesse all’attività professionale e coerenti col progetto formativo. Meramente a titolo di esempio potranno comprendere: riunioni presso altri studi di professionisti, assistenza a procedimenti di ADR, comunque denominati, incontri con clienti in luoghi diversi dallo Studio, etc.
Articolo 2 - Oggetto
1. La presente Convenzione regolamenta e disciplina lo svolgimento del Semestre di Tirocinio Anticipato, per gli Studenti del Corso di Studio, come sopra definito.
Articolo 3 - Requisiti
1. Può chiedere di essere ammesso al Semestre di Tirocinio Anticipato, prima del conseguimento della Laurea, lo studente iscritto al Corso di Studi, che rispetti cumulativamente le seguenti condizioni:
a) abbia superato tutti gli esami di profitto previsti per i primi quattro anni del Corso di Studi;
b) abbia ottenuto CFU nei Settori Scientifico-disciplinari di Diritto privato (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15), Diritto penale (IUS/17), Diritto processuale penale (IUS/16), Diritto amministrativo (IUS/10), Diritto costituzionale (IUS/08), Diritto dell'Unione europea (IUS/14);
2. Qualora per i Settori Scientifico Disciplinari indicati al precedente comma siano previsti, secondo l’Ordinamento didattico del Corso di Studi, più insegnamenti, il requisito di cui alla lettera b) del precedente comma si intenderà rispettato qualora lo Studente abbia superato esami di profitto per almeno 6 CFU.
Articolo 4 - Domanda di ammissione al Semestre di tirocinio anticipato
1. Per accedere al Semestre di Tirocinio Anticipato, lo Studente dovrà presentare al Consiglio dell’Ordine domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti di cui all’art.15 lettera g) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La domanda di iscrizione, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge e ss.mm.ii. è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
- di cui all'articolo 3 della Convenzione Quadro nonché di cui all’art. 3 della presente Convenzione;
- di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), e), f), g) ed h) della Legge;
b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale svolgerà il tirocinio;
c) dall'indicazione del tutor accademico, scelto tra i Professori, Ricercatori anche a tempo determinato, o Assegnisti di ricerca afferenti alle Strutture medesime;
d) da un Progetto Formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo Delegato, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento.
2. Per velocizzare il procedimento ed omogeneizzare i vari progetti formativi, si allega alla Presente Convenzione un Progetto formativo tipo. Esso non è da intendersi vincolante, ma è da considerarsi un modello generale del quale si riconosce a priori il valore formativo.
3. Il modello di cui al precedente comma potrà essere revisionato in ogni momento, senza necessità di modificare o integrare la presente Convenzione, d’intesa tra il Presidente del Consiglio dell’Ordine e il Direttore del Dipartimento.
4. La modulistica relativa alla domanda di iscrizione e al progetto formativo sarà disponibile presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine nonché presso la Segreteria del Dipartimento. Essa sarà inoltre pubblicata sui siti internet del Consiglio dell’Ordine e del Dipartimento.
5. Una volta ricevuta la domanda e compiuti gli accertamenti previsti, il Consiglio dell'Ordine delibererà ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17. comma 7, della Legge, designando altresì un Tutor Avvocato.
6. Il Consiglio dell’Ordine provvederà ad iscrivere gli Studenti ammessi al Semestre di Tirocinio Anticipato anche costituendo, ove necessario, un’apposita sezione del Registro dei Praticanti.
7. Anche al fine di consentire il coordinamento tra lo svolgimento del Semestre di Tirocinio Anticipato e la frequenza dei Corsi di cui all’art. 43 della Legge, il Consiglio dell’Ordine potrà individuare, ogni anno, specifiche date nelle quali dovrà avvenire l’iscrizione al Registro dei Praticanti degli Studenti Tirocinanti.
Articolo 5 - Svolgimento del Semestre di Tirocinio Anticipato
1. Il Semestre di Tirocinio Anticipato dovrà essere svolto in modo da garantire tanto l’Effettiva Frequenza dello Studio Professionale, come sopra definita, per almeno dodici ore la settimana, quanto la proficua prosecuzione del corso di studi, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previste dal Progetto Formativo.
2. In applicazione dell’art.5 comma 6 della Convenzione Quadro e delle ulteriori norme applicabili, si conviene che il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo del Regolamento è pari a venti.
3. Durante il Semestre di Tirocinio Anticipato lo Studente Tirocinante dovrà assolvere, per un periodo corrispondente ad un semestre, all'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della Legge, secondo le norme, anche regolamentari, che disciplinano la materia.
4. Il Tutor Avvocato vigila sull’effettività della pratica svolta dallo Studente Tirocinante in conformità alle norme, anche regolamentari, dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.
5. Il Tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello Studente Tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
6. Il Professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce sotto la vigilanza del Consiglio dell’Ordine l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionati allo studio delle controversie.
7. D'intesa tra il Presidente del Consiglio dell'Ordine (ovvero del suo Delegato a norma dell’art. 4, ovvero ancora del Tutor Avvocato, se già nominato), il professionista e il tutor accademico, nel Progetto formativo possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo Studente Tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all’esame finale di laurea in giurisprudenza.
8. Il Tirocinio potrà essere svolto, anche presso il medesimo Professionista, cumulativamente agli altri tirocini eventualmente previsti dalla disciplina universitaria. Tali tirocini rimangono disciplinati dalle regole loro proprie, e rimangono concettualmente e funzionalmente distinti dal Tirocinio di cui alla presente Convenzione, anche qualora svolti contestualmente al Semestre di Tirocinio Anticipato.
Articolo 6 - Modifiche al Progetto Formativo
1. Dopo l’approvazione, il Progetto Formativo può essere modificato o integrato, per venire incontro alle esigenze dello Studente Tirocinante, anche in relazione alla scelta dell’argomento
della Laurea, o alle sue inclinazioni e attitudini, emerse nel corso del tirocinio medesimo, fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 5. La modifica dovrà essere approvata d'intesa tra il Presidente del Consiglio dell'Ordine (ovvero del suo Delegato a norma dell’art. 4, ovvero ancora del Tutor Avvocato, se già nominato), il professionista e il Tutor accademico, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, dal Regolamento, dalla Convenzione Quadro e dalla presente Convenzione.
Articolo 7 - Conclusione del Semestre di Tirocinio Anticipato e Relazione finale
1. Al termine del Semestre Anticipato di Tirocinio, ed una volta completati gli obblighi formativi di cui all'articolo 43 della Legge, lo Studente Tirocinante redigerà una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista, dal Tutor Avvocato e dal Tutor Accademico, che depositerà presso il Consiglio dell'Ordine. Nella relazione lo Studente dovrà inoltre riferire su uno o più casi pratici che ha affrontato.
2. Il Consiglio dell’Ordine procederà alle verifiche consequenziali e ad ogni altro adempimento previsto dalla Legge, dal Regolamento e dalla Convenzione Quadro. Potrà altresì convocare lo Studente Tirocinante per accertare l’effettività del tirocinio svolto ed il livello di competenze teorico-pratiche acquisito. Tale compito potrà essere delegato anche al Tutor Avvocato o ad altro soggetto designato dal Consiglio dell’Ordine medesimo.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascerà allo Studente Tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.
4. Nell’ipotesi in cui le verifiche diano risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine, previa audizione dell’interessato e dell’Avvocato presso il quale è stato svolto il Tirocinio, non rilascerà l'attestato. Si applica l'articolo 17, comma 7, della Legge.
Articolo 8 - Adempimenti successivi alla conclusione del Semestre di Tirocinio Anticipato
1. Una volta conseguita la Laurea, lo Studente Tirocinante dovrà, entro il termine perentorio di sessanta giorni, confermare l'iscrizione al registro dei praticanti avvocati. In mancanza, il periodo di tirocinio svolto durante gli studi universitari rimarrà privo di effetti. Rimarrà altresì privo di effetti il periodo di frequenza dei corsi di cui all’art. 43 della Legge.
2. Resta fermo l’obbligo di svolgere almeno un anno di Tirocinio, ovvero il differente periodo previsto dalla legge, successivamente al conseguimento della Laurea.
3. Qualora lo Studente consegua la Laurea prima della conclusione del Semestre, procederà a confermare la propria iscrizione al Registro dei Praticanti ai sensi del comma 1, nei medesimi termini perentori ivi indicati. In tal caso, il periodo di Tirocinio svolto, come pure le udienze e le altre attività compiute verranno computate ai fini del periodo complessivo di Tirocinio da svolgere (oggi: 18 mesi).
4. Qualora lo Studente Tirocinante non consegua la Laurea entro i due anni successivi alla durata legale del corso, potrà chiedere al Consiglio dell’Ordine un periodo di sospensione del Tirocinio per un periodo massimo di sei mesi. Superato tale periodo, se lo Studente Tirocinante non avrà conseguito la Laurea e ripreso il Tirocinio, sarà cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di
Tirocinio compiuto rimarrà privo di effetti. Rimarrà altresì privo di effetti il periodo di eventuale frequenza dei corsi di cui all’art. 43 della Legge.
Articolo 9 - Ulteriori obblighi per lo Studente Tirocinante
1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della Legge il Tirocinio non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
2. Nel periodo di Tirocinio, lo Studente Tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della Legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
Articolo 10 - Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione ha la stessa durata della Convenzione Quadro. In caso di proroga o rinnovo di questa, la presente Convenzione si intenderà, pure essa, prorogata o rinnovata per un periodo corrispondente. In caso di proroga, rinnovo o modifica della Convenzione Quadro, l’applicazione della presente Convenzione verrà prorogata di diritto fino alla stipula di una nuova Convenzione.
2. Ad un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore e il Presidente del Consiglio dell’Ordine fisseranno un incontro per il monitoraggio dell’attuazione della Convenzione, e proporre, se del caso, eventuali interventi correttivi o integrativi.
Articolo 11 – Disposizioni transitorie e finali
1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni della Legge, del Regolamento e della Convenzione Quadro.
2. Fino alla data di entrata in vigore ed effettiva applicazione dell’art. 43 della Legge, nonché del regolamento ivi previsto che disciplina i contenuti dei corsi e la loro conseguente obbligatorietà, gli Studenti Tirocinanti sono esentati da ogni obbligo di frequenza dei corsi di cui all’art. 43 della Legge e da ogni obbligo consequenziale.
* * *
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine
Avv. Vincenzo Avanzato
Il Magnifico Rettore
Prof. Fabrizio Micari